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Elezioni politiche e regionali: come si vota

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Gli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Messina possono verificare la sezione presso la quale esercitare il diritto di voto consultando sul sito istituzionale del Comune di Messina la piattaforma web “Dove voto? Trova la tua sezione elettorale”.

Il seggio elettorale consegna all’elettore due schede:

  • una per la Camera 
  • una per il Senato. 

I modelli delle due schede sono identici e recano:

  • il nome del candidato nel collegio uninominale 
  • e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o i contrassegni delle liste in coalizione ad esso collegate.

A fianco dei contrassegni delle liste sono stampati i nominativi dei relativi candidati nel collegio plurinominale.

Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.

Il voto così espresso vale ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale ed a favore della lista nel collegio plurinominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata.

In presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale.

Attenzione al fatto che le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale, precisando che:

  1. il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista vale anche per il candidato uninominale collegato;
  2. il voto espresso tracciando un segno sul nome del candidato uninominale collegato a più liste in coalizione viene ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel collegio uninominale.

Esempi di espressione del voto:

  • se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato del collegio uninominale e un segno sul sottostante rettangolo contenente il contrassegno della lista ed i nominativi dei candidati, il voto è comunque valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista.
  • se l’elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sui nominativi dei candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore sia della lista sia del candidato uninominale collegato.
  • se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non sia collegato, il voto è nullo, in quanto per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non è previsto il voto disgiunto (art.59-bis del D.P.R. n.361/1957, come novellato dall’art.1, comma 21, della legge n.165/2017).

I fac-simile delle schede elettorali che verranno utilizzate per le elezioni politiche del 25 settembre riguardano:

  • i 146 collegi uninominali per l’elezione della Camera dei deputati,
  • i 67 collegi uninominali per l’elezione del Senato della Repubblica ed i relativi collegi plurinominali (49 per la Camera, 26 per il Senato) per l’assegnazione proporzionale dei seggi.
  • Per la Camera, il numero di deputati da eleggere è di 400, dei quali 8 eletti nella circoscrizione estero. I 3/8 dei seggi (146 seggi) sono assegnati nei collegi uninominali, con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. Fatto salvo quello della Val d’Aosta che è costituita in un unico collegio uninominale, i restanti 245 seggi sono attribuiti con metodo proporzionale a livello nazionale in 49 collegi plurinominali.
  • Per il Senato, il numero di senatori da eleggere è di 200, di cui 4 nella circoscrizione estero. I 3/8 dei seggi (67 seggi) sono assegnati nei collegi uninominali, con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni che eleggono un solo senatore (Valle d’Aosta) e quelli del Trentino-Alto Adige (che elegge 6 senatori solo con sistema uninominale), i restanti 122 seggi sono assegnati, in ciascuna regione, nell’ambito di 26 collegi plurinominali, con il metodo proporzionale dei quozienti interi e dei maggiori resti, tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato la soglia di sbarramento

Elezioni regionali 25 settembre 2022

Domenica 25 settembre si vota anche per l’elezione del Presidente della Regione e per il rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana.


Le operazioni di voto si svolgeranno nella sola giornata di domenica, dalle 7 alle 23. Lo scrutinio delle schede sarà effettuato lunedì 26 settembre a partire dalle 14. 
Il sistema elettorale, infatti, prevede un solo turno con metodo misto, senza ballottaggio. 


Come si vota

La scheda è unica, ma l’elettore dispone di due voti: 

  •  un voto per la scelta della lista regionale, il cui capolista è candidato alla carica di Presidente della Regione;
  •  un voto per la scelta della lista provinciale e in questo caso si può esprimere la preferenza per uno dei candidati alla carica di deputato regionale;
  •  nel caso in cui non venga espresso alcun voto per una delle liste regionali, il voto validamente espresso per una lista provinciale si estende automaticamente anche  alla lista regionale collegata.

È prevista la possibilità di esprimere il voto disgiunto. L’elettore può votare una lista regionale e una lista provinciale non collegate fra loro. Quindi è possibile, tecnicamente, esprimere una preferenza per un deputato all’Ars e una preferenza per un candidato alla Presidenza della Regione appartenente a uno schieramento politico differente. 
 


Come vengono ripartiti i seggi

Per l’elezione dei 70 deputati dell’Assemblea regionale siciliana (Ars) viene adottata la seguente ripartizione:

  • 62 seggi sono attribuiti con il sistema proporzionale puro e soglia di sbarramento al 5 per cento a livello regionale (16 a Palermo, 13 a Catania, 8 a Messina, 6 ad Agrigento, 5 a Siracusa e a Trapani, 4 a Ragusa, 3 a Caltanissetta e 2 a Enna);
  • 1 seggio spetta al candidato alla Presidenza della Regione eletto;
  • 6 seggi vengono assegnati all’interno della lista regionale del candidato presidente (cosiddetto listino). Si tratta, in sostanza, di una lista bloccata che funziona da premio di maggioranza e consente alla coalizione collegata al Presidente della Regione eletto di ottenere al massimo 42 seggi all’Ars. I seggi a tal fine non utilizzati sono distribuiti, con criterio proporzionale, alle liste di minoranza che abbiano superato lo sbarramento;
  • 1 seggio spetta al candidato governatore arrivato secondo nelle preferenze.

È proclamato Presidente della Regione il capolista della lista regionale che ottiene il maggior numero di voti validi. 

Sino a domenica 25 settembre gli uffici comunali resteranno aperti, dalle 9 alle 19, per consentire ai cittadini di ritirare la tessera elettorale, nel caso in cui non l’avessero ricevuta, o per l’eventuale rilascio del duplicato, nel caso in cui sia stata smarrita o diventata inservibile.

Entro il 22 settembre, gli elettori detenuti o ricoverati nei luoghi di cura dovranno far pervenire al sindaco del comune di residenza la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di detenzione o di degenza.  

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