Anche in presenza di un evento eccezionale e non prevedibile come un incendio presso uno scalo aeroportuale, la normativa vigente riconosce i diritti dei passeggeri che le compagnie aeree sono tenute a rispettare. Lo afferma il Codacons, commentando i disagi ai 120mila viaggiatori coinvolti nel rogo all’aeroporto di Catania.
Se il volo viene cancellato, e se il passeggero non è riprotetto su un volo alternativo, si ha diritto al rimborso integrale del biglietto – spiega Sara Seminara Coordinatrice Regionale Codacons – Se la riprotezione è su un volo che partirà con un ritardo di uno o due giorni rispetto l’orario inizialmente previsto, il passeggero ha diritto all’assistenza, come pasti e sistemazione in albergo. Se invece la partenza viene schedulata da un aeroporto diverso rispetto a quello inizialmente previsto, le compagnie devono farsi carico delle spese di trasporto, o rimborsare eventuali costi (treni, bus, taxi, ecc.) sostenuti dall’utente per raggiungere il nuovo scalo. E’ importante che i viaggiatori conservino tutte le ricevute delle spese extra sostenute, ai fini dei dovuti rimborsi.
Non si ha diritto invece alla compensazione pecuniaria (d 250 a 600 euro) prevista in caso di improvvisa cancellazione del volo o prolungato ritardo, dal momento che la causa del disservizio è attribuibile ad un evento eccezionale che esula dalle responsabilità delle compagnie aeree – ricorda il Codacons.