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MESSINACQUE “Nessun profitto???

        

“Ventisei milioni di cittadini italiani nel referendum del 12 e 13 giugno 2011, stabilirono che sul bene primario dell’acqua non si sarebbe potuto più fare profitto, abrogando parzialmente quella parte della norma relativa alle tariffe che prevedeva “l’adeguata remunerazione del capitale investito – così Pippo Previti componente della direzione nazionale della DC.Quindi niente più speculazioni.”Forse. Dopo 12 anni, ci riprovano a dispetto di quegli italiani e di quel referendum, ignorando totalmente quanto sancito dalla risoluzione delle Nazioni Unite del 26 luglio 2010.” Il diritto all’acqua potabile e sicura ed ai servizi igienici è un diritto umano essenziale al pieno godimento dela vita e di tutti i diritti umani”.
Un esempio non troppo lontano nel tempo è rappresentato dal passaggio di gestione dell’Alcantara alla società mista Siciliacque (75% Idrosicilia s.p.a. e 25% Regione Siciliana). “Troppi i 69 centesimi a mc della tariffa – riportava la Gazzetta del Sud il 27.10-2015 – chiesti dalla Società a capitale misto, rispetto al Fiumefreddo per il quale si spende molto meno, 8-10 centesimi al metro cubo”
Adesso ci si riprova con una nuova società mista, con una percentuale del 51% riservata al soggetto pubblico e 49% al socio privato, il quale, come tutti i privati, cercherà di massimizzare i profitti e minimizzare investimenti e perdite, con intuibili rincari delle tariffe a danno del contribuente.
Per questo gran parte dei Consigli Comunali della provincia, compresa la città di Messina, si sono espressi in maniera contraria alla nuova proposta di società mista, rilevando non poche criticità, per voler usare un eufemismo, con una serie di ricorsi al TAR.
Come si è potuto cambiare completamente parere, in poco meno di un anno, non ci è dato sapere. Sappiamo però che con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’ATI (Assemblea Territoriale Idrica) di Messina nn.10,16 e 28 del 2022 “si è stabilito di procedere all’affidamento del servizio idrico integrato a società in house providing, tramite costituzione di una newco a TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA”.
Addirittura con la deliberazione n.28 del 23 dicembre 2022 “veniva valutata la possibilità di affidare il servizio alla Società AMAM – Azieda Meridionale Acque Messina – in alternativa alla newco”. In pochi mesi tutto è stato stravolto.
Nello statuto della società per azioni Messinacque s.p.a. , si parla addirittura della “gestione di laboratori di analisi cliniche e microbiologiche” quando sin d’ora possiamo immaginare, secondo le necessarie competenze, l’affidamento diretto a laboratori d’analisi, mentre la maggior parte delle competenze resta in capo alle ASP.
Non ci è noto il motivo per cui al punto 8 di pag.7 dello stesso statuto si faccia riferimento a SIRACUSA, mentre lo statuto è quello di Messinacque: “Il Socio privato può costituire la propria quota in pegno o comunque a garanzia solo al fine di finanziare gli investimenti relativi al servizio idrico integrato nell’ambito territoriale di SIRACUSA” Ritengo sia un refuso del redattore, altrimenti sarebbe infinitamente peggio.
Ma quello che ci sembra più “strano” – chiosa Previti – è la composizione e la nomina del Consiglio di Gestione. Tre componenti e tutti indicati dal Socio privato. Lo stesso Consiglio ha la gestione dell’impresa, la nomina del Direttore Generale, l’istituzione e soppressione di sedi secondarie.  Nonchè l’indicazione di quali amministartori abbiano la rappresentanza della Società. Al costituendo Consiglio di Sorveglianza, invece, spetta l’approvazione del bilancio, ma anche il TRASFERIMENTO della SEDE SOCIALE in altro comune del TERRITORIO NAZIONALE. (punto c pag15)
Da restare basiti. Non quindi nel Comune capoluogo o in un’altro comune del territorio provinciale di Messina, ma in un qualsiasi comune d’Italia, magari a Roma o Milano o Torino o dove vorranno decidere lor signori.
A parte le trasferte/missioni delle varie riunioni degli organi statutari che graverebbero interamente sulla collettività, ma ci sembra paradossale, e ancor di più che questo non sia stato rilevato.
Per chiudere in bellezza, l’art.44 (pag.19) ci chiarisce che:” Per qualunque controversia che sorga in dipendenza dell’esecuzione e dell’interpretazione del presente Statuto è esclusivamente competente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale” Ma la sede legale dove sarà??
Vogliamo fortemente sperare e credere – conclude Pippo Previti – che ci siano ancora delle persone rette e ragionevoli che si sollevino da questo nuovo balzello. Auguri, Messina mia!

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