Si pubblica la lettera dei consiglieri comunali di Messina!
Conseguentemente, si espongono i fatti accaduti e le considerazioni in diritto che gli esponenti consiglieri si permettono di sottoporre all’attenzione di codesto Assessorato.
PREMESSO CHE
- In data 02.05.2023 è stato convocato il Consiglio Comunale di Messina al fine di procedere all’Elezione dell’Ufficio di Presidenza a seguito delle dimissioni dell’On.le Cateno De Luca da Presidente del Consiglio Comunale presentate il 24.04.2023.
- Nel corso della detta seduta – dopo una prima votazione invalida non essendo stata raggiunta la maggioranza assoluta per l’Elezione del Presidente – è caduto il numero legale e la seduta è stata aggiornata e riconvocata al giorno successivo, alla medesima ora (in applicazione dell’art. 11 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale di Messina).
- In data 03.05.2023 il Consigliere On.le Cateno De Luca ha presentato le proprie dimissioni da Consigliere Comunale;
- Il Consiglio Comunale –venuto meno il plenumnella cui composizione si è tenuta la prima votazione del Presidente del Consiglio Comunale svoltasi il 02.05.2023 – si è riunito per la surroga del Consigliere On.le Cateno De Luca in data 13.05.2023;
- Il plenum del Consiglio Comunale è stato dunque ricostituito con il giuramento del Consigliere Salvatore Caruso avvenuto in data 13.05.2023;
- Successivamente, in data 19.05.2023 il Consigliere On. Alessandro De Leo ha presentato le proprie dimissioni da Consigliere Comunale del Comune di Messina –determinando nuovamente il venir meno del plenum del civico consesso – e dunque il Consigliere Anziano facente funzioni del Presidente del Consiglio Comunale,cons. Serena Giannetto, ha convocato il Consiglio Comunale per la surroga del suddetto Consigliere De Leo per la data del 27.05.2023;
- Il plenum del Consiglio Comunale è stato dunque nuovamente ricostituito con il giuramento del Consigliere Giuseppe Schepis avvenuto in data 27.05.2023;
- Contemporaneamente, in data 24.05.2023 con prot. n. 147527 è pervenuta la convocazione della seduta di Consiglio Comunale per il 29.05.2023 avente all’ordine del giorno tra le altre cose:
“1. Elezione del Presidente del Consiglio Comunale; 2. Elezione del Vice Presidente Vicario del Consiglio Comunale; 3. Elezione del Vice Presidente Supplente del Consiglio Comunale.” - Lo Statuto vigente del Comune di Messina dispone, all’art. 41 che “Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, procede all’elezione nel suo seno di un presidente, per la cui elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice”.
CONSIDERATO CHE
- In data 29.05.2023 – dando seguito alla convocazione suddetta derivante dalla ricostituzione del plenum del Consiglio Comunale – il Consiglio Comunale di Messina ha potuto procedere alla votazione per l’Elezione del Presidente del Consiglio Comunale ed il risultato della votazione – alla quale hanno partecipato 32 Consiglieri su 32 – è stato il seguente: “15 voti Sebastiano Pergolizzi, 14 voti Maurizio Croce, 2 voti Antonella Russo, 1 scheda bianca”;
- Il Consigliere Anziano che ha presieduto la seduta – Cons. Serena Giannetto – ha proclamato eletto Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere Sebastiano Pergolizzi;
- Un nutrito gruppo di Consiglieri Comunali – richiamando lo Statuto del Comune di Messina che richiede alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale e dunque un numero di voti validi di 17 – ha chiesto spiegazioni sulla proclamazione al Segretario Generale del Comune di Messina dott.ssa Rossana Carrubba;
- Il Segretario Generale del Comune di Messina dott.ssa Rossana Carrubba rispondendo ai quesiti posti in essere ha ritenuto di convalidare l’Elezione del Consigliere Sebastiano Pergolizzi richiamando espressamente la “Circolare dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della funzione pubblica – Dipartimento delle autonomie locali – Servizio 5° Ufficio Elettorale – pubblicazione n. 1 del Giugno 2022” che – a pagina 307 di 508 nella parte relativa agli adempimenti del “Presidente del Consiglio Comunale” statuisce che “Se con la prima votazione nessun consigliere ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, si effettua una seconda votazione e risulterà eletto il candidato che abbia riportato la “maggioranza semplice” e cioè il maggior numero di voti. Per tale esegesi, si richiama quanto, in modo esplicito, disposto dall’art. 25, comma 2, della l.r. n. 9/86, come sostituito dall’art. 15 della l.r. n. 26/93 (“In successiva votazione è eletto il candidato che ha riportato il maggiore numero di voti”)”;
- Il Segretario Generale del Comune di Messina in particolare, ha considerato la votazione posta in essere alla seduta del 29.05.2023 come una prosecuzione della votazione per il Presidente del Consiglio Comunale svoltasi in data 02.05.2023, e dunque in definitiva una “successiva votazione” ritenendo sufficiente il numero di 15 voti (“il maggiore numero di voti”) ottenuti dal Consigliere Sebastiano Pergolizzi.
RITENUTO CHE
- La “Circolare dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della funzione pubblica – Dipartimento delle autonomie locali – Servizio 5° Ufficio Elettorale – pubblicazione n. 1 del Giugno 2022” – a pagina 307 di 508 nella parte relativa agli adempimenti del “Presidente del Consiglio Comunale” statuisce ulteriormente e precedentemente rispetto alle considerazioni richiamate dal Segretario Generale del Comune di Messina che “per l’elezione del presidente è necessario che si consegua alla prima votazione il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, conseguito il pregiudiziale plenum con le surroghe, come disciplinate”;
- Tale statuizione chiarisce che è necessario e pregiudiziale costituire il plenum del Consiglio Comunale con le surroghe prima di procedere alla c.d. “prima votazione”;
- Il plenum del Consiglio Comunale – rispetto alla votazione svoltasi in data 02.05.2023 – è venuto meno e successivamente ricostituito per ben due volte, rendendo certamente la votazione svoltasi per l’elezione del Presidente del Consiglio il 29.05.2023 la “prima votazione”, ragione per cui per l’effettiva elezione del Presidente del Consiglio Comunale sarebbe stato necessario – a norma tanto dello Statuto del Comune di Messina quanto delle disposizioni raccolte nella circolare menzionate – raggiungere il numero di 17 voti, rappresentanti la maggioranza assoluta;
- Nessuna indicazione né fattuale né normativa relativa alla circostanza che la seduta del 29.05.2023 dovesse essere intesa come seduta di prosecuzione rispetto a quella del 02.05.2023 è stata inserita nella convocazione recapitata ai singoli consiglieri;
- Ricostituito, come si è già detto, il plenum, la nuova seduta del Consiglio Comunale, tenutasi il giorno 29.5.2023, non può essere considerata, a parere degli scriventi, quale seduta “di prosecuzione” di quella del 2.5.2023 e, quindi, “definire” “seconda votazione” quella a seguito della quale è stata dichiarata l’elezione del Presidente del Consiglio comunale;
- A dimostrazione dell’illegittimità del provvedimento de quo si precisa che dal 2.5.2023 non solo sono state convocate altre due sedute (surroghe), ma lo stesso ordine del giorno è stato variato (il comma 3 dell’art. 11 del Regolamento per le sedute di prosecuzione stabilisce che l’ordine del giorno non può essere modificato);
- Gli scriventi ritengono l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale di Messina, avvenuta con le modalità sopra descritte, un atto palesemente invalido nella parte in cui, illegittimamente, il Presidente p.t. ha ritenuto di dover dichiarare, in contrasto con l’esito della votazione e, quindi, dell’art. 36 del Regolamento, eletto il Presidente del Consiglio comunale che, rispetto alla votazione svoltasi (la prima della seduta del 29.5.2023) non ha ottenuto la maggioranza richiesta per l’elezione (maggioranza assoluta);
- Sussiste un interesse concreto ed attuale all’eliminazione del provvedimento illegittimo ove si consideri che il Presidente del Consiglio è stato dichiarato eletto pur avendo conseguito un numero inferiore di voti (15) rispetto alla maggioranza assoluta dei votanti (32/2=16 + 1= 17);
- Il Consiglio Comunale di Messina ha la necessità – ove codesto spett.le Assessorato ravvisi l’effettiva esistenza dei vizi sopra evidenziati nell’adozione degli atti suddetti, che si provveda all’eliminazione del provvedimento illegittimo; anche al fine di evitare che tutti gli atti successivi all’elezione del presidente del civico consesso, come sopra avvenuta, possano comportare la nullità e/o l’annullabilità delle delibere poste in essere da un organo non legittimamente insediatosi.
- A tutto quanto sopra, ma in via principale per ordine di importanza, si aggiunga che qualsiasi riferimento a norme di carattere elettorale fatto nell’emissione del parere della Segretaria Generale del Comune di Messina, a sostegno dell’elezione del Presidente del consiglio Sebastiano Pergolizzi, è errato, in quanto le dette norme non possono applicarsi al caso di specie, atteso che le medesime si applicano all’elezione del Presidente del consiglio comunale soltanto nell’ambito degli “adempimenti di prima adunanza”, vale a dire al momento dell’insediamento del nuovo civico consesso in esito a nuove elezioni amministrative.
Fuori da tale ambito, il sistema di elezione del Presidente del Consiglio comunale, come nel caso di specie, a seguito di dimissioni del presidente uscente On. Cateno de Luca, deve essere assoggettato, così come tutte le altre delibere di Consiglio, alle norme statutarie e regolamentari dell’ente (V. sent. 02762/2022 del 05.12.2012, Tar Sicilia, sez. Catania). Ebbene, l’art. 36 del Regolamento del Consiglio del Comune di Messina prevede che “ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà +1 dei votanti”.
Ne consegue che, in applicazione di tale fondamentale precedente giurisprudenziale, a prescindere da tutte le dissertazioni sull’essere la seduta incriminata considerata prima o seconda votazione per l’elezione del Consiglio, in ogni caso tale elezione, così come ogni delibera del Consiglio stesso, soggiace alla regola generale dell’Ente, secondo la quale l’approvazione di qualsivoglia delibera è validata solo se votata da almeno la metà più uno dei votanti; nel caso di specie, attesa la presenza di 32 consiglieri comunali, occorrevano per una valida elezione 17 voti, mentre il consigliere Sebastiano Pergolizzi è stato proclamato Presidente con il voto di soli 15 consiglieri.
Premesso, considerato e ritenuto quanto sopra, i sottoscritti consiglieri comunali
CHIEDONO
all’Ill.mo Assessorato alle Autonomie Locali adito l’emissione di un parere in merito alle denunciate irregolarità oggetto della presente richiesta, e, nel caso in cui le ritenga sussistenti, di fornire agli scriventi le indicazioni utili finalizzate all’emissione dei corretti provvedimenti da adottare in seno al Consiglio comunale di Messina. Questi i diciassette Consiglieri comunali firmatari - Libero Gioveni
- Dario Carbone
- Pasquale Currò
- Antonella Russo
- Felice Calabrò
- Giuseppe Villari
- Amalia Centofanti
- Cosimo Oteri
- Mirko Cantello
- Giovanni Caruso
- Giulia Restuccia
- Emilia Rotondo
- Maurizio Croce
- Giandomenico La Fauci
- Dario Zante
- Federica Vaccarino
- Rosaria D’Arrigo.